TRASPARENZA

OBBLIGHI DI TRASPARENZA 

Si pubblicano a seguire le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle medesime pubbliche amministrazioni e dai medesimi soggetti nell'anno 2022. L'indicazione degli importi si riferisce a quelli effettivamente ricevuti dalle Pubbliche Amministrazioni nell'anno 2022 e quindi non sono indicati secondo un criterio di competenza.

 


L’art. 35 della legge n. 34 del 30 aprile 2019 ha modificato l’art. 1, commi 125-129 della legge n. 124/2017, fissando al 30 giugno di ogni anno la scadenza relativa agli obblighi di pubblicità di ogni vantaggio economico che un Ente ha ricevuto da una Pubblica Amministrazione.

LEGGE 4 agosto 2017, n. 124 Legge annuale per il mercato e la concorrenza. (17G00140) (GU n.189 del 14-8-2017) Vigente al: 29-8-2017

125. A decorrere dall'anno 2018, i soggetti di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, i soggetti di cui all'articolo 137 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché le associazioni, le Onlus e le fondazioni che intrattengono rapporti economici con le pubbliche amministrazioni e con i soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nonché con società controllate di diritto o di fatto direttamente o indirettamente da pubbliche amministrazioni, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le società da loro partecipate, e con società in partecipazione pubblica, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le società da loro partecipate, pubblicano entro il 28 febbraio di ogni anno, nei propri siti o portali digitali, le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle medesime pubbliche amministrazioni e dai medesimi soggetti nell'anno precedente. Le imprese che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al primo periodo sono tenute a pubblicare tali importi nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota  integrativa dell'eventuale bilancio consolidato. L'inosservanza di tale obbligo comporta la restituzione delle  somme ai soggetti eroganti entro tre mesi dalla data di cui al periodo precedente cui al periodo precedente...[...]

127. Al fine di evitare l'accumulo di informazioni non rilevanti, l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 125 e 126 non sussiste ove l'importo delle sovvenzioni, dei contributi, degli incarichi retribuiti e comunque dei vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dal soggetto beneficiario sia inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato.